L’articolo 399 del Decreto Legislativo n. 297/1994 disciplina le modalità di accesso ai ruoli del personale docente e, nelle modifiche introdotte negli ultimi anni, regola anche gli effetti derivanti dall’accettazione della nomina in ruolo. Tra le disposizioni più controverse vi è quella che prevede la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale è stata conferita la nomina in caso di mancata accettazione della sede assegnata nei termini previsti.
Tuttavia, il problema più grave non è rappresentato dalla cancellazione dalla graduatoria. La vera criticità riguarda gli effetti che tale disciplina produce nei confronti dei docenti di religione cattolica, i quali, una volta confermati in ruolo, si vedono di fatto preclusa la possibilità di esercitare la mobilità professionale orizzontale verso altri insegnamenti per i quali abbiano successivamente conseguito la relativa abilitazione.
Si tratta di una disciplina profondamente iniqua che determina una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti della scuola statale e che rischia di tradursi in un vero e proprio abuso dell’esercizio del potere legislativo nei confronti di una specifica categoria professionale.
Molti insegnanti, infatti, possono accedere a più classi di concorso grazie al proprio percorso universitario e, una volta abilitati, hanno la possibilità di concorrere per diversi insegnamenti. Per i docenti di religione cattolica, invece, la situazione è radicalmente diversa.
«Molte lauree consentono l’accesso a più classi di concorso sia nel primo che nel secondo grado di istruzione. I titoli pontifici di Teologia o di Scienze Religiose, invece, danno accesso esclusivamente all’insegnamento della religione cattolica», dichiara Mariangela Mapelli, del SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione aderente alla FENSIR. «Per poter insegnare un’altra disciplina, il docente di religione deve conseguire una seconda laurea e affrontare ulteriori percorsi abilitanti, esattamente come un aspirante ancora precario. È quindi doppiamente penalizzante impedire, dopo tanti sacrifici formativi, di poter utilizzare tali abilitazioni.»
Riteniamo estremamente ingiusto anche il solo ipotizzare l’esclusione dalle graduatorie di merito dei docenti già confermati in ruolo soltanto perché hanno avuto il merito di superare più concorsi pubblici statali, compreso il concorso straordinario per l’insegnamento della religione cattolica per cui hanno accettato e superato l’anno di formazione e prova. Superare una pluralità di procedure concorsuali costituisce un elemento di qualificazione professionale e non può trasformarsi in una causa di esclusione o di limitazione delle prospettive di carriera.
«Da anni si parla di equiparazione di tutti i docenti e di pieno riconoscimento della professione docente, senza distinzioni tra discipline. Eppure, quando si tratta dell’insegnamento della religione cattolica, il docente continua ad essere discriminato e confinato in una posizione di evidente svantaggio rispetto ai colleghi», afferma Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR.
«È vero che negli anni sono stati riconosciuti alcuni benefici economici e giuridici ai docenti di religione, nel riferimento al servizio pre-ruolo. Ma tali diritti dovrebbero essere estesi a tutti i docenti, indipendentemente dalla disciplina insegnata e dalla condizione di precariato. Ciò che oggi denunciamo è una discriminazione che non si arresta con l’immissione in ruolo, ma prosegue anche successivamente, impedendo ai docenti di religione, pur in possesso delle necessarie abilitazioni, di esercitare la mobilità professionale verso altri insegnamenti.»
Secondo la FENSIR e il SAIR, questa disciplina si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di pari accesso agli impieghi pubblici, oltre che con i principi europei di non discriminazione e di libera valorizzazione delle competenze professionali. In particolare, la limitazione appare difficilmente conciliabile con l’articolo 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che determinano discriminazioni irragionevoli tra cittadini posti nelle medesime condizioni.
Per tali ragioni, la FENSIR promuoverà ogni iniziativa utile nelle sedi giudiziarie competenti. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento del diritto dei docenti di religione cattolica, in possesso delle necessarie abilitazioni, a partecipare alle procedure di mobilità professionale verso altri insegnamenti, senza essere penalizzati dalla loro appartenenza a una specifica categoria docente.
La Federazione è pronta ad adire i giudici del lavoro fino alla Corte Suprema di Cassazione e, ove necessario, a promuovere il contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, affinché venga affermato un principio fondamentale: nessun docente può essere discriminato in ragione della disciplina che insegna. L’appartenenza al ruolo degli insegnanti di religione cattolica non può trasformarsi in un vincolo permanente che impedisca l’esercizio di diritti riconosciuti agli altri docenti del sistema scolastico statale.

