FENSIR–SAIR: «Un chiarimento importante per gli IdRC. Anche il docente di religione può essere destinatario dell’esonero o del semiesonero per svolgere funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico»
C’è un passaggio del decreto interministeriale n. 154 del 31 luglio 2026 che, per FENSIR–SAIR, merita particolare attenzione: il Ministero afferma espressamente che anche il personale docente di religione cattolica può essere destinatario dei provvedimenti di esonero o semiesonero dall’insegnamento, quando sia individuato per lo svolgimento delle funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico.
Una precisazione che arriva tardivamente, a oltre dieci anni dalla legge 107/2015, e che assume un significato particolare proprio per gli insegnanti di religione.
Il problema nato con la legge 107/2015
La cosiddetta “Buona Scuola” aveva previsto, all’articolo 1, comma 83, che il dirigente scolastico potesse individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% dei docenti per coadiuvarlo nelle attività di supporto organizzativo e didattico. Il tutto, però, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Proprio il riferimento all’organico dell’autonomia ha rappresentato per anni un elemento problematico per i docenti di religione cattolica.
Gli IdRC, infatti, sono caratterizzati da una disciplina particolare del rapporto di lavoro e dell’organico e non sono stati ricondotti automaticamente alla medesima configurazione dell’organico dell’autonomia prevista dalla legge 107 per gli altri docenti.
Ne è derivata una situazione paradossale: un docente di religione poteva possedere competenze, esperienza e fiducia del dirigente scolastico tali da essere chiamato a svolgere importanti funzioni organizzative, ma il sistema degli esoneri poteva porre problemi proprio in ragione della sua particolare posizione giuridica.
Il decreto 154/2026 lo dice finalmente in modo esplicito
Ed è qui che il nuovo decreto assume particolare rilievo.
Nel preambolo del provvedimento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze scrivono espressamente:
«il personale docente di religione (IRC) […] può essere destinatario dei provvedimenti di esonero o di semi-esonero»
quando risulti titolare degli incarichi disciplinati dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
Non è un inciso secondario.
È il riconoscimento esplicito, contenuto in un decreto interministeriale, della possibilità che anche un insegnante di religione chiamato a collaborare con il dirigente scolastico possa beneficiare dell’esonero o del semiesonero previsto dalla normativa.
FENSIR–SAIR: perché aspettare oltre dieci anni?
Per FENSIR–SAIR resta però una domanda inevitabile: perché è stato necessario attendere così tanto?
Dal 2015 gli insegnanti di religione lavorano nelle stesse istituzioni scolastiche, partecipano agli stessi organi collegiali e possono assumere numerosi incarichi organizzativi. In molte realtà scolastiche gli IdRC hanno svolto e svolgono concretamente funzioni di collaborazione con il dirigente.
Eppure una formulazione legislativa costruita attorno all’“organico dell’autonomia” ha contribuito a mantenere una situazione di incertezza che oggi lo stesso Ministero sente la necessità di chiarire.
Per questo FENSIR–SAIR considera positiva la precisazione contenuta nel decreto, ma non può non evidenziarne il carattere tardivo.
Non docenti “a parte”, ma docenti della scuola
La questione va oltre il singolo esonero.
Per FENSIR–SAIR questo passaggio deve essere letto nel quadro di un principio più generale: la specificità giuridica dell’insegnamento della religione cattolica non può trasformarsi in una penalizzazione professionale dell’insegnante di religione.
Quando si tratta di incarichi organizzativi e di collaborazione, ciò che deve contare sono la professionalità del docente, le competenze possedute e la scelta organizzativa del dirigente scolastico, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il decreto del 31 luglio 2026 riconosce espressamente che anche il personale IRC può essere destinatario dell’esonero o del semiesonero. È un’affermazione che FENSIR–SAIR accoglie favorevolmente e che dovrà essere tenuta presente anche dagli Uffici scolastici e dalle istituzioni scolastiche nell’applicazione delle nuove disposizioni.
Il provvedimento introduce per il 2026/2027 214 ulteriori posizioni di esonero o semiesonero, distribuite tra le Regioni interessate; alla Lombardia, ad esempio, ne vengono attribuite 39, alla Sicilia 25, alla Campania 29 e al Lazio 24.
FENSIR–SAIR: ora nessuna interpretazione restrittiva
Il punto, dunque, deve essere chiaro: l’essere docente di religione non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dall’esonero o dal semiesonero quando ricorrano le condizioni indicate dalla normativa.
Dopo oltre dieci anni dalla legge 107/2015, il chiarimento arriva finalmente nero su bianco.
FENSIR–SAIR vigilerà affinché questa indicazione trovi concreta applicazione e non si ripropongano, a livello territoriale o di singola istituzione scolastica, interpretazioni restrittive nei confronti degli insegnanti di religione.
FENSIR – SAIR
Unità nella specificità

