SAIR–FeNSIR: attenzione alla domanda, all’assegno ad personam e al corretto riconoscimento del servizio pre-ruolo
Per migliaia di docenti di religione cattolica immessi in ruolo negli ultimi contingenti, il superamento dell’anno di formazione e prova apre una fase amministrativa ed economica particolarmente importante: la presentazione della domanda di ricostruzione della carriera.
Non si tratta di un adempimento puramente formale. Dal corretto riconoscimento del servizio pre-ruolo dipendono infatti l’inquadramento nella fascia stipendiale spettante, la determinazione della successiva progressione economica, il riassorbimento dell’assegno ad personam e l’eventuale liquidazione di differenze stipendiali arretrate.
La ricostruzione non è automatica
Il docente di religione confermato in ruolo deve presentare un’apposita domanda al dirigente scolastico. La legge stabilisce che le istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera siano presentate tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
Pertanto:
- i docenti immessi in ruolo il 1° settembre 2025, che hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova nell’anno scolastico 2025/2026, potranno presentare la domanda dal 1° settembre al 31 dicembre 2026;
- i docenti immessi in ruolo il 1° settembre 2026 potranno presentarla dopo il superamento dell’anno di prova e la conseguente conferma in ruolo, quindi ordinariamente dal settembre 2027.
L’istanza viene normalmente inoltrata attraverso il portale ministeriale delle Istanze OnLine, accompagnata dalla dichiarazione dei servizi prestati prima dell’assunzione a tempo indeterminato.
È essenziale verificare che nella dichiarazione siano indicati correttamente tutti i periodi valutabili, le scuole nelle quali il servizio è stato prestato, la tipologia del contratto e l’eventuale servizio svolto in altri ruoli.
Ai docenti di religione di ruolo si applicano le regole generali
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 186/2003 stabilisce che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli si applicano, salvo le particolarità previste dalla stessa legge, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del restante personale docente.
Di conseguenza, dopo la conferma in ruolo, la ricostruzione deve essere effettuata applicando l’articolo 485 e le altre disposizioni del decreto legislativo n. 297/1994.
Questa procedura è distinta dalla progressione economica eventualmente già riconosciuta al docente quando era incaricato annuale di religione. L’inquadramento posseduto prima dell’assunzione non viene semplicemente “trasferito” nel nuovo ruolo: occorre un nuovo e specifico decreto di ricostruzione della carriera.
Il servizio pre-ruolo deve essere riconosciuto per intero
Per il personale docente immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024, il vigente articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 prevede il riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo valutabile.
La riforma ha superato, per i nuovi assunti, il precedente meccanismo che riconosceva integralmente i primi quattro anni e applicava una riduzione sul periodo eccedente.
Per i docenti di religione immessi in ruolo nel 2025 e nel 2026 ciò significa che il servizio pre-ruolo valutabile deve essere computato integralmente, tenendo conto del servizio effettivamente prestato.
Questo è un punto che SAIR–FeNSIR invita le scuole e le Ragionerie territoriali dello Stato a trattare con particolare attenzione: l’utilizzo di procedure informatiche o criteri riferiti alla disciplina precedente potrebbe produrre un’anzianità inferiore a quella realmente spettante.
Che cosa accade nell’anno di prova
All’atto dell’assunzione a tempo indeterminato, il docente viene formalmente collocato nella fascia stipendiale iniziale del ruolo.
Tuttavia, per evitare una riduzione rispetto alla retribuzione già percepita come incaricato annuale, l’articolo 1-ter della legge n. 27/2006 riconosce l’eventuale differenza sotto forma di assegno personale riassorbibile, comunemente denominato assegno ad personam.
In sostanza, durante l’anno di prova il trattamento economico è costituito da:
- stipendio iniziale previsto per il docente di ruolo;
- eventuale assegno ad personam corrispondente alla differenza rispetto al trattamento economico precedentemente goduto.
La legge tutela quindi il trattamento economico maturato prima dell’immissione in ruolo, ma stabilisce anche che l’assegno personale venga progressivamente riassorbito con i futuri miglioramenti economici e con la progressione di carriera.
Che cosa cambia dopo la ricostruzione
Dopo la conferma in ruolo, la scuola deve:
- verificare i servizi dichiarati dal docente;
- determinare l’anzianità complessivamente riconoscibile;
- individuare la corretta fascia stipendiale;
- emanare il decreto di ricostruzione della carriera;
- trasmettere il provvedimento alla Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo;
- rideterminare l’eventuale assegno ad personam residuo;
- liquidare le eventuali differenze economiche spettanti.
Il nuovo inquadramento può produrre tre differenti effetti:
- l’assegno ad personam viene interamente assorbito dalla fascia stipendiale riconosciuta;
- una parte dell’assegno rimane temporaneamente in pagamento;
- il trattamento derivante dalla ricostruzione risulta superiore a quello precedentemente percepito, determinando differenze economiche e possibili arretrati.
L’assorbimento dell’assegno non rappresenta, di per sé, una perdita di anzianità. Significa che la somma prima erogata come assegno personale viene sostituita, in tutto o in parte, dallo stipendio tabellare corrispondente alla fascia riconosciuta.
Attenzione ai rinnovi contrattuali
Un’ulteriore criticità riguarda il rapporto tra assegno ad personam e aumenti derivanti dai rinnovi del contratto collettivo.
Poiché l’assegno è riassorbibile, gli incrementi dello stipendio tabellare o della progressione economica possono determinarne una riduzione. Il docente potrebbe quindi non percepire immediatamente l’intero aumento contrattuale atteso, perché una parte viene utilizzata per assorbire l’assegno personale.
Questo meccanismo rende ancora più urgente la corretta definizione della ricostruzione di carriera. Una volta riconosciuta l’effettiva anzianità, il docente potrebbe essere collocato in una fascia superiore e risultare creditore di differenze rispetto alle somme percepite durante l’anno di prova o nelle mensilità successive.
Che cosa deve controllare il docente
SAIR–FeNSIR consiglia di verificare con attenzione:
- la presenza dell’assegno ad personam nel contratto e nei cedolini;
- la corretta dichiarazione di tutti i servizi pre-ruolo;
- la data della conferma in ruolo;
- l’avvenuta presentazione e protocollazione della domanda;
- l’anzianità riconosciuta nel decreto;
- la fascia stipendiale attribuita;
- la data prevista per il successivo passaggio di fascia;
- l’eventuale assegno ad personam residuo;
- gli arretrati calcolati e liquidati;
- eventuali osservazioni formulate dalla Ragioneria territoriale dello Stato.
Particolare attenzione deve essere riservata ai casi nei quali siano presenti periodi con orario ridotto, part-time, servizio in differenti settori scolastici, aspettative, assenze non retribuite o passaggi tra diversi ruoli.
La posizione di SAIR–FeNSIR
SAIR–FeNSIR ritiene indispensabile che le istituzioni scolastiche procedano tempestivamente alla lavorazione delle domande e che il sistema informativo ministeriale sia pienamente adeguato alla disciplina introdotta per gli assunti dall’anno scolastico 2023/2024.
Non può essere il docente a subire le conseguenze di ritardi amministrativi, procedure SIDI non aggiornate o interpretazioni difformi tra le diverse Ragionerie territoriali.
Il sindacato invita pertanto tutti i docenti di religione confermati in ruolo a non considerare concluso il proprio percorso con il solo superamento dell’anno di prova. La ricostruzione della carriera costituisce il passaggio decisivo per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell’esperienza professionale maturata prima dell’assunzione.
SAIR–FeNSIR seguirà i propri iscritti nella verifica della domanda, nel controllo del decreto, nel calcolo dell’anzianità e nell’eventuale contestazione di ricostruzioni errate o incomplete.

