Importante sentenza del 22 ottobre 2026: riconosciuto il risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine a un insegnante di religione cattolica successivamente immesso in ruolo. Accolta anche la richiesta di recupero di cinque annualità della Carta Docente. FeNSIR–SAIR invita i docenti a verificare i propri diritti.
Una nuova e significativa pronuncia della magistratura del lavoro riaccende i riflettori sulla lunga stagione del precariato degli insegnanti di religione cattolica nella scuola statale italiana.
Con la sentenza del 22 ottobre 2026, RGL n. 1194/2025, il Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, nella persona della giudice dott.ssa Meri Papalia, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un docente di religione cattolica per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Il giudice ha riconosciuto:
- 9 mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine;
- 2.500 euro di Carta Docente, corrispondenti a cinque annualità scolastiche non riconosciute;
- il rimborso delle spese processuali, liquidate in 2.109 euro per compensi professionali, oltre accessori, e 259 euro per esborsi.
Una decisione che assume particolare rilevanza anche perché il docente, nel frattempo, era stato immesso in ruolo.
Oltre dodici anni di contratti annuali: riconosciuto l’abuso
La vicenda riguarda un insegnante di religione cattolica che aveva prestato servizio attraverso una successione di contratti annuali dal 1° settembre al 31 agosto, dall’anno scolastico 2012/2013 fino al 2024/2025.
Il ricorrente aveva contestato la reiterazione dei rapporti a tempo determinato, evidenziando come, per molti anni, l’Amministrazione non avesse indetto le procedure concorsuali previste dalla legge n. 186/2003.
Una situazione che ha interessato un numero considerevole di insegnanti di religione, costretti a rinnovare annualmente il proprio contratto pur garantendo continuità didattica e svolgendo le medesime funzioni dei colleghi a tempo indeterminato.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 19044 del 13 giugno 2022, secondo cui costituisce abuso il protrarsi di rapporti annuali oltre tre annualità scolastiche, in assenza dell’indizione dei concorsi triennali previsti dalla normativa.
Nel caso esaminato, il giudice ha considerato dieci contratti successivi al primo periodo di 36 mesi, individuando il risarcimento in nove mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, alla data del deposito del ricorso.
La condanna comprende inoltre gli interessi legali dalla pronuncia fino al saldo.
Anche dopo l’immissione in ruolo resta il diritto al risarcimento
È questo uno degli aspetti di maggiore interesse della sentenza.
Il docente interessato, infatti, era stato successivamente stabilizzato, ma aveva mantenuto la richiesta di risarcimento per il periodo precedente.
Il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti delle nove mensilità riconosciute.
L’ingresso in ruolo, dunque, non ha impedito il riconoscimento giudiziale del danno derivante dalla precedente successione abusiva dei contratti a termine.
La questione interessa direttamente gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2025 attraverso il concorso straordinario e quelli assunti dal 1° settembre 2026 attraverso le successive procedure concorsuali.
Per molti di loro, infatti, l’immissione in ruolo è arrivata dopo un lungo periodo di servizio annuale a tempo determinato.
La stabilizzazione rappresenta certamente un risultato importante, ma non esclude automaticamente la possibilità di ottenere il riconoscimento dei diritti risarcitori maturati precedentemente, quando ne sussistano i presupposti.
Ogni situazione deve comunque essere valutata individualmente, anche in relazione alla durata dei contratti, alla loro successione e ai termini applicabili.
Carta Docente: riconosciuti 2.500 euro per cinque annualità
La pronuncia affronta anche la questione del mancato riconoscimento della Carta Docente agli insegnanti di religione durante il servizio a tempo determinato.
Il ricorrente aveva richiesto il beneficio relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Il Tribunale ha accolto integralmente questa seconda domanda, condannando il Ministero a erogare 500 euro per ciascuna delle cinque annualità, per complessivi 2.500 euro.
La decisione richiama la giurisprudenza europea in materia di parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023.
Quest’ultima ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente anche agli insegnanti non di ruolo destinatari di contratti fino al 31 agosto o al 30 giugno.
Il principio è chiaro: l’esigenza di formazione e aggiornamento professionale non viene meno per il solo fatto che un docente sia assunto a tempo determinato.
La sentenza conferma quindi, per le annualità oggetto del giudizio, il diritto al beneficio anche per un insegnante di religione cattolica.
Il lungo precariato degli insegnanti di religione: una questione ancora aperta
La decisione del Tribunale di Ivrea richiama nuovamente l’attenzione sulle conseguenze della mancata attuazione, per molti anni, delle procedure concorsuali previste dalla legge n. 186/2003.
Gli insegnanti di religione cattolica hanno continuato a garantire il regolare funzionamento dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, assicurando continuità educativa e didattica, partecipando agli organi collegiali e contribuendo alle attività formative delle scuole.
Tutto questo, in numerosi casi, senza poter accedere alla stabilizzazione professionale nei tempi previsti dall’ordinamento.
Le recenti procedure concorsuali hanno finalmente aperto una nuova fase per questa categoria, ma rimane la necessità di affrontare le conseguenze giuridiche ed economiche degli anni di precariato precedenti.
La pronuncia del Tribunale di Ivrea, pur riferendosi a una specifica controversia individuale, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità di ottenere un ristoro economico quando la reiterazione dei contratti abbia assunto carattere abusivo.
FeNSIR–SAIR: la stabilizzazione non deve cancellare i diritti maturati
FeNSIR e SAIR ribadiscono l’importanza di garantire agli insegnanti di religione cattolica una tutela completa, che non si esaurisca nel momento dell’immissione in ruolo.
Il riconoscimento della professionalità e dell’anzianità di servizio deve accompagnarsi alla verifica delle eventuali violazioni contrattuali subite durante il precariato.
La sentenza del Tribunale di Ivrea rappresenta un ulteriore riferimento per i docenti che intendono approfondire la propria posizione.
Chi ha prestato servizio per molti anni con contratti annuali, anche se oggi è docente di ruolo, può richiedere una verifica preliminare della propria situazione.
FeNSIR–SAIR, attraverso il proprio Ufficio Legale, prosegue l’attività di tutela per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e per il recupero delle annualità della Carta Docente non riconosciute.
ADERISCI AI RICORSI FeNSIR–SAIR: VERIFICA I TUOI DIRITTI
Sei un insegnante di religione cattolica? Hai lavorato per anni con contratti a tempo determinato? Sei stato successivamente immesso in ruolo?
Potresti avere diritto a un risarcimento economico per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e al recupero delle annualità della Carta Docente non percepite.
FeNSIR–SAIR mette a disposizione il proprio Ufficio Legale per la valutazione delle singole posizioni e l’eventuale avvio delle azioni giudiziarie.
Puoi richiedere la verifica per:
- Reiterazione dei contratti a termine: risarcimento del danno derivante dall’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, anche in caso di successiva immissione in ruolo.
- Carta Docente: riconoscimento delle annualità non percepite durante il servizio precario, quando spettanti.
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La procedura prevede la compilazione del modulo online, la verifica della documentazione e la valutazione preliminare della posizione individuale.
I ricorsi FeNSIR sono gratuiti, salvo i casi in cui sia necessario un diverso accordo specifico. L’accesso alla tutela è subordinato alle condizioni associative previste dalla Federazione e pubblicate sul sito ufficiale. La compilazione del modulo non comporta automaticamente l’avvio dell’azione giudiziaria.
Per approfondire le iniziative disponibili:
Non lasciare che gli anni di precariato rimangano senza tutela. Verifica oggi i diritti che potresti aver maturato.
FeNSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione
Fonte: Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, sentenza del 22 ottobre 2026, RGL n. 1194/2025.

