Novembre 5, 2026
RPD anche ai supplenti di religione: il Tribunale di Milano riconosce oltre 4.800 euro di arretrati
Condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive a una docente di religione cattolica. Confermato il principio della parità di trattamento per le supplenze temporanee.
La Retribuzione Professionale Docenti spetta anche per le supplenze temporanee quando il lavoro svolto è equivalente a quello dei docenti sostituiti. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con la sentenza del 4 novembre 2026, pronunciata nel procedimento R.G. 6208/2026.
Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente di religione cattolica 4.805,09 euro lordi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo.
La ricorrente aveva prestato servizio con diversi contratti a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2021/2022, chiedendo il riconoscimento della RPD non percepita. Nel corso del giudizio è emerso che una parte dell’emolumento era già stata corrisposta: la somma riconosciuta rappresenta quindi le differenze ancora dovute, sulla base della quantificazione accettata dalla docente in udienza.
Il punto centrale della decisione riguarda la natura della RPD: una componente retributiva fissa e continuativa, destinata a valorizzare la funzione docente. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, la durata limitata dell’incarico non basta a giustificarne l’esclusione quando le mansioni svolte sono equivalenti a quelle del personale sostituito.
La sentenza richiama l’ordinanza della Corte di cassazione n. 20015/2018 e interpreta l’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 alla luce della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il principio europeo vieta di riservare ai lavoratori a termine condizioni di impiego meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo carattere temporaneo del contratto, salvo ragioni oggettive.
Il richiamo contrattuale alle modalità di corresponsione del compenso riguarda, secondo tale interpretazione, i criteri di calcolo e pagamento. Non consente di escludere le supplenze temporanee dal diritto alla RPD. La stessa disciplina contempla il calcolo proporzionale per i periodi di servizio inferiori al mese.
Applicando questi principi, il Tribunale ha riconosciuto l’equivalenza della prestazione resa dalla docente di religione rispetto a quella dei docenti sostituiti. Oltre agli arretrati e agli interessi, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.314 euro oltre agli accessori di legge. Nella motivazione viene richiamata anche la rilevanza delle differenze retributive ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva: la condanna al pagamento può essere fatta valere prima che la decisione diventi definitiva. Il Ministero conserva la possibilità di impugnarla, ma l’eventuale appello non sospende automaticamente l’esecuzione: la sospensione richiede uno specifico provvedimento del giudice. L’accredito delle somme segue comunque le procedure e i tempi di pagamento applicabili.
Per gli insegnanti di religione che hanno svolto supplenze temporanee, questa pronuncia conferma l’importanza di verificare contratti e cedolini. Il riconoscimento riguarda la singola ricorrente: per altre posizioni occorre esaminare i periodi lavorati, gli importi già ricevuti e le somme eventualmente ancora dovute.
FeNSIR, attraverso l’Ufficio Legale e SAIR, offre la verifica delle posizioni dei docenti di religione che non abbiano percepito la RPD durante le supplenze brevi. La tutela è collegata all’adesione sindacale secondo le condizioni pubblicate sul sito.
Informazioni, condizioni e modalità di adesione ai ricorsi:
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